1. Per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati, i candidati di età non superiore ai trenta anni devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature abbia luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora una lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista i candidati di età superiore ai trenta anni compiuti non possono, altresì, essere inseriti in una successione superiore a due.
3. Per i movimenti e i partiti politici che hanno presentato liste ovvero gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.
4. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati successive alla data di entrata in